Art. 1.
(Regole di comportamento nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale).

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

              a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a rendere scorrevole il traffico;

              b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto dalla medesima utenza o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela e il controllo sull'uso della strada;

              c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

              d) la rilevazione degli incidenti stradali;

              e) la scorta per la sicurezza della circolazione»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità e urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione a cessare il comportamento non consentito o all'utilizzazione degli altri strumenti di regolazione a disposizione dei predetti organi».

 

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