1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a rendere scorrevole il traffico;
b) l'aiuto all'utenza stradale qualora sia richiesto dalla medesima utenza o se ne ravvisi la necessità, nonché la tutela e il controllo sull'uso della strada;
c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
d) la rilevazione degli incidenti stradali;
e) la scorta per la sicurezza della circolazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscano la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità e urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione a cessare il comportamento non consentito o all'utilizzazione degli altri strumenti di regolazione a disposizione dei predetti organi».